Descrizione
All'ufficio comunale di stato civile si può ottenere (Legge 10/11/2014, n. 162):
- la separazione personale
- lo scioglimento del matrimonio civile
- la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso
- la modifica degli accordi di separazione e divorzio già stipulati.
È possibile recarsi nel Comune di attuale residenza o nel Comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione dell’atto di matrimonio se è stato celebrato all'estero.
In Comune di Bolgare …
Per la presentazione della domanda è necessario prendere appuntamento con l'Ufficio competente.
Approfondimenti
Per rivolgersi in Comune devono ricorrere queste condizioni:
- l’accordo deve essere consensuale
- non devono esserci figli tra i coniugi:
- minori
- maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave
- economicamente non autosufficienti.
- l’accordo non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale come, ad esempio, l’assegnazione della casa coniugale o la previsione della corresponsione, in unica soluzione dell'assegno periodico di divorzio (cd. liquidazione una tantum) in quanto si tratta di attribuzione patrimoniale (mobiliare o immobiliare). L’accordo può invece contenere l’ obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico sia per la separazione (cd. assegno di mantenimento) sia per il divorzio (cd. assegno divorzile)
- per il divorzio deve essere trascorso il seguente periodo di tempo dalla separazione personale:
- in caso di separazione giudiziale, almeno un anno dalla data di comparizione davanti al presidente del tribunale
- in caso di separazione consensuale, almeno sei mesi dalla data di comparizione davanti al presidente del tribunale o all’ufficiale di stato civile ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati (Legge 11/05/2015, n. 55).
Quando tra i coniugi ci sono figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, è possibile concludere gli accordi di separazione o divorzio davanti all’avvocato (Decreto legge 12/09/2014, n. 132, art. 6).
Una volta ottenuto il nullaosta dal Procuratore della Repubblica (in caso di assenza di figli minori) o l’autorizzazione del presidente del tribunale (in caso di presenza di figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti), l'avvocato trasmette copia dell’accordo all’ufficio di stato civile del Comune di celebrazione del matrimonio per la trascrizione.
Restano di esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria gli annullamenti dei matrimoni e le delibazioni di sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio religioso. Con l’annullamento si dichiara non valido un matrimonio fin dalla sua origine, mentre con il divorzio si scioglie un matrimonio valido.